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L’art. 570 del codice penale, rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare” sanzione la condotta di chi “… abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge…”. La pena prevista dal codice penale è la reclusione fino ad un anno o una multa da €.103,00 a €.1.032,00. Le due pene però si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta’ minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Tuttavia, perché possa ritenersi commesso concretamente il reato de quo, la giurisprudenza di merito, nonché della Suprema Corte di Cassazione, è sostanzialmente concorde nel sostenere la necessità della sussistenza di tre elementi e precisamente:
1)Condotta omissiva dell’obbligato o soggetto attivo.
2)Mancanza dei mezzi di sussistenza (stato di bisogno) dell’avente diritto (figlio, coniuge, etc.).
3)Capacità economica dell’obbligato di fornire all’avente diritto i mezzi indispensabili per vivere.
Il primo requisito (condotta omissiva dell’obbligato o soggetto attivo) è quello che “normalmente” sussiste, anzi fornisce l’input di una denuncia-querela da parte della persona offesa (in proprio o nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore) da cui prende avvio il consequenziale procedimento penale. Il soggetto attivo, infatti, nella qualità di coniuge e/o in quella di genitore, spesso omette, con colpa o con dolo, il versamento – ad esempio – dell’assegno di mantenimento omologato o stabilito dal Tribunale in sede di separazione consensuale o giudiziale, in favore dell’altro coniuge e/o dei figli minori, esponendosi così – oltre alle potenziali conseguenze sul piano civile (pignoramento stipendio o beni immobili, perdita potestà genitoriale, risarcimento danni, etc..) anche ad un procedimento penale. Tuttavia, v’è da dire che – spesso – il detto requisito è l’unico a sussistere, o quantomeno è l’unico che viene “provato” innanzi al Giudice penale. Di fronte al citato inadempimento dell’imputato – che non ha corrisposto il contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione – l’avente diritto può tutelare i propri interessi dinanzi al competente giudice civile, stante che detto inadempimento – sostiene la giurisprudenza – non integra con certezza assoluta gli estremi della violazione degli obblighi di assistenza familiare nella previsione dell’art. 570 comma 2 n.2 del codice penale.
Ed infatti, i mezzi di sussistenza sopra indicati devono essere intesi con accezione diversa da quella di cui si occupa il giudice in tema di separazione e di regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. In materia penale rileva ciò che è necessario per la sussistenza (ad esempio vitto, vestiario, canoni casa, utenze, istruzione dei figli) per cui il giudice penale deve verificare – prescindendo dalla corresponsione dell’assegno stabilito in sede civile – se ai beneficiari siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza, nei termini appena indicati, per effetto della condotta omissiva del soggetto attivo. Il reato, infatti, non ha carattere sanzionatorio dell’inadempimento dell’obbligato” (cfr. Trib. Salerno, 15/12/2004, FONTE Guida al Diritto, 2005, 6, 95).
La Suprema Corte, infatti, riconosce anche che il reato di cui all’articolo 570 comma 2 n. 2 c.p., che è correlato alla mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza da parte dell’obbligato, non ha carattere sanzionatorio dell’inadempimento delle disposizioni stabilite nella sentenza di separazione, dovendosi distinguere tra la nozione civilistica di «mantenimento», posta alla base della decisione del giudice civile, e la nozione penalistica di «mezzi di sussistenza», rilevante ai fini della configurabilità del reato anzidetto. La nozione di «mantenimento», infatti, è fondala sulla valutazione e sulla comparazione delle condizioni socio-economiche dei coniugi, mentre i «mezzi di sussistenza» sono indipendenti dalla valutazione del giudice civile e ricomprendono tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza (vitto, vestiario, alloggio, medicinali ecc.) nel momento storico in cui il fatto viene commesso. Di conseguenza il giudice penale, al fine di ritenere sussistente il reato suddetto, deve accertare se, per effetto della condotta dell’imputato, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza.” (cfr. CASS. PEN, Sez. VI, 06/05/2003, n.26715, FONTE Guida al Diritto, 2003, 42, 72).
Relativamente recenti sono, infatti, altre decisioni della Corte di Cassazione sul problema de quo nel senso di cui sopra, ed infatti: “ … non sussiste alcuna interdipendenza tra tale reato e l’assegno liquidato dal giudice civile, sia che tale assegno venga corrisposto nella misura stabilita, sia che venga corrisposto in misura ridotta, sia che non venga corrisposto affatto all’avente diritto. L’illecito in questione, infatti, è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere, nonché al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato. … l’inadempimento del provvedimento del giudice civile che fissa l’entità dell’obbligazione … non assume alcun rilievo ai fini della configurabilità del reato, il quale, come si è detto, va visto soltanto in relazione alla situazione fattuale oggettiva, … Ciò è tanto vero che il provvedimento del giudice civile non fa stato nel giudizio penale ne in ordine alle condizioni economiche del coniuge obbligato, ne per ciò che riguarda lo stato di bisogno dell’avente diritto ai mezzi di sussistenza, circostanze queste che devono essere accertate in concreto…” (CASS. PEN. sez. VI penale, n.14965/2004). Ed ancora ”…ai fini della configurabilità del reato “de qua”, non sussiste alcuna correlazione tra mezzi di sussistenza e l’assegno di mantenimento fissato dal giudice civile in sede di separazione: la mancata o minore corresponsione dell’assegno stabilito dal giudice civile, infatti, non è sufficiente di per sé a dimostrare la responsabilità penale se non è accompagnata dalla prova che, in ragione dell’omissione, siano venuti meno i mezzi di sussistenza all’avente diritto, tanto che il provvedimento del giudice civile non fa stato nel giudizio penale né in ordine alle condizioni dell’obbligato, né per ciò che riguarda lo stato di bisogno dell’avente diritto. Pertanto, per la configurabilità del reato, deve positivamente dimostrarsi la sussistenza, in concreto, del duplice requisito dello stato di bisogno dell’avente diritto e della capacità economica dell’obbligato di fornire al primo i mezzi indispensabili per vivere.” (CASS. PEN, Sez. VI, 08/07/2004, n.37137, FONTE Guida al Diritto, 2004, 40, 92).
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