Le rate del mutuo e gli interessi di mora

di

Archiviato nella categoria: Cultura

Tags:

mutuo
Il mutuo viene pagato, sin dall’inizio, a rate, secondo il piano di ammortamento, cioè il piano per il rimborso delle somme date in prestito. In ogni rata del mutuo (mensile, trimestrale o semestrale) saranno pagati gli interessi, con percentuali che variano dalla prima all’ultima, e così viene rimborsato il capitale.

Ricordate che più alta è la rata, più breve sarà il mutuo e minori saranno gli interessi che alla fine il debitore pagherà alla banca. Per quest’ultima, infatti, è più conveniente che la restituzione delle somme date a mutuo si prolunghi nel tempo, aumentando così l’importo degli interessi. L’estinzione anticipata del mutuo, quindi, deve essere stabilita in via preliminare dai soggetti interessati e, il più delle volte, viene concessa al mutuatario solo a condizione che oltre al capitale da rimborsare, paghi alla banca una somma ulteriore per compensare il mancato utile della banca.

Ricordiamo che il decreto Bersani sulle liberalizzazioni ha stabilito la cancellazione di ogni sanzione per i mutui accesi dopo l’entrata in vigore della legge nel 2007. Inoltre, grazie ad un accordo raggiunto tra Abi e associazioni dei consumatori, diminuiscono le sanzioni in caso di estinzione anticipata dei mutui: per quelli stipulati prima del 2001, a tasso fisso o variabile, si prevede una penalità dello 0,50% della somma da restituire. La sanzione cala ulteriormnete allo 0,20% per i cittadini che hanno già una penale dello 0,50%, mentre per i contratti a tasso fisso stipulati dopo il 2000 è stabilita una penale dell’1,90% nella prima metà del piano di ammortamento, che scende a 1,50% nella seconda metà, a 0,20% nel terzultimo anno e a zero negli ultimi due.

Cosa succede in caso di ritardato pagamento di una rata? In genere, scatta un sovrapprezzo sugli interessi stabiliti: sono gli interessi di mora, annualmente determinati dal Governo. Le banche, tuttavia, al momento della stipula del contratto, stabiliscono un interesse di mora di molto superiore a quello ufficiale. Generalmente, i tassi di mora vengono determinati in misura superiore, tra il 2% e il 4%, al tasso pattuito per il finanziamento.

Attenzione. Se non si paga entro un certo periodo, stabilito nel contratto di mutuo (ad esempio, 180 giorni per i mutui semestrali), la banca può considerare risolto il contratto per colpa del debitore e richiedere subito il pagamento del capitale residuo e una parte degli interessi non ancora maturati. Se il debitore non è in grado di pagare, la banca sfrutterà le garanzie come la fideiussione di una terza persona o il pignoramento dell’immobile con la sua vendita all’asta. Ecco perché, prima di concedere un finanziamento le banche si informano sulla capacità di solvibilità dei loro potenziali clienti e se il loro nominativo è finito nell’albo dei cattivi pagatori.

Il decreto legge numero 185 del 29 novembre 2008 ha stabilito che per i mutui prima casa a tasso variabile, nel 2009 non si pagano interessi superiori al 4%. Per i mutui a tasso variabile sottoscritti a partire dal primo gennaio 2009, invece, gli interessi sono quelli fissati dalla Bce, la Banca centrale europea.




Leggi anche ...