Contrassegno invalidi e circolazione stradale

di Avv. Castiglia

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Contrassegno invalidi e circolazione stradale

A cura dell’Avv. Tiziano Castiglia

Ancora oggi, purtroppo, le forze dell’ordine erroneamente sanzionano il portatore di handicap che circola su corsia preferenziale alla guida (o passeggero a bordo) di un veicolo altrui, seppur munito di “contrassegno invalidi”.

La Corte di Cassazione con orientamento ormai consolidato ha sancito che “In tema di sanzioni amministrative … il cd. «contrassegno invalidi», che autorizza la circolazione del veicolo adibito al trasporto di una persona invalida anche sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire con qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, senza alcuna necessità che detto contrassegno contenga un qualunque riferimento alla targa del mezzo mobile sul quale, in un determinato momento, quella persona si trovi a viaggiare. (Cass. civ., Sez. I, 13/01/2005, n.508 PARTI IN CAUSA Castellani c/ Prefettura di Roma). In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato la decisione del Giudice di Pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada che circolava su una corsia riservata al transito dei mezzi pubblici ma che, sul veicolo dalla stessa condotto, ospitava una persona disabile munita del «contrassegno invalidi.

Peraltro è proprio sul retro del contrassegno che normalmente si legge “… Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche al veicolo al servizio della persona invalida detentrice del presente speciale contrassegno “. Invero, i disabili godono di una particolare tutela da parte del Codice della strada (art. 188) che impone agli enti proprietari delle strade di garantire l’effettivo abbattimento di ogni ostacolo che limitazione che impedisce loro Ia fruizione della strada e delle sue pertinenze. I non vedenti e i disabili con capacità di deambulazione ridotta hanno, inoltre, diritto di ottenere un contrassegno speciale che consente ai veicoli al loro servizio di sostare negli spazi riservati ai disabili, di circolare e sostare senza limiti temporali nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali e sulle corsie riservate ai mezzi pubblici ed ai taxi. Questi soggetti hanno diritto di riserva di spazi per la sosta nelle aree urbane e nei parcheggi ai pagamento. Ai fini dell’esercizio delle facoltà concessa ai disabili con limitata possibilità di movimento o ai non vedenti, il possesso dell’autorizzazione, rilasciata dal sindaco previo accertamento Sanitario ex art. 381 Reg. esec. del Codice della strada, viene reso noto mediante l’apposito contrassegno che è strettamente personale e deve essere apposto in originale in modo visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell’invalido (cfr. sentenza n.6839/08 Giudice di Pace di Palermo, Dr. A. Cutaia, causa Alamia-Foresta c/ Ministero dell’Interno).

Soccorre all’uopo, infatti, l’art. 381 del Regolamento di attuazione al Codice della strada, in relazione all’art.188 del C.d.S., che sancisce “1. Ai fini di cui all’articolo 188, comma 1, del Codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilita’ delle persone invalide. 2.Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita’ di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione e’ resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi” di cui alla figura V.4. Il contrassegno e’ strettamente personale, non e’ vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale.”




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