La minaccia di morte … nel sistema penale italiano
Archiviato nella categoria: Attualità
Tags: leggi-e-consuetudini, minaccia
|
|
La minaccia di morte, ad esempio … “ti sparo in bocca, a te e a tutta la tua famiglia”
L’articolo 612 del codice penale italiano prevede che “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 (uso di armi, persona travisata, più persone, scritto anonimo, etc. etc.), la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.“
Pertanto la frase minacciosa “ti sparo in bocca, a te e a tutta la tua famiglia”, poiché è da ritenersi grave – in quanto minaccia di morte – è punita con la pena della reclusione piuttosto che con una più modesta pena pecuniaria.
Nel caso che ci occupa, la detta frase minacciosa – seppur realmente pronunciata peraltro anche alla presenza di testimoni – potrebbe dar luogo ad una assoluzione del soggetto-reo.
Infatti, al concetto di gravità della minaccia va attribuito un carattere relativo, che tenga conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive che accompagnano il fatto e che potrebbero far escludere la sussistenza stessa della minaccia.
Sul punto, infatti, è intervenuta la Corte di Cassazione riconoscendo che “La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa” (Cass. Sez. V penale, n.43380 del 20 novembre 2008). La Suprema Corte, infatti, riconosce che la frase asseritamente minatoria deve essere collocata all’interno del contesto in cui fu pronunciata: le fattispecie incriminatrici per loro stessa natura, implicano una valutazione umana e sociale, culturalmente condizionata, dei comportamenti presi in considerazione (Cass. Pen n.19808/06).
Anche i Tribunali e i Giudici di pace penale tengono ormai conto di un fatto: è facile minacciare qualcuno – ed è purtroppo un fatto sempre più diffuso – ma sempre più spesso accade che la persona offesa ritenga che la minaccia abbia una vera valenza intimidatoria.
Il Tribunale di Palermo, infatti, ha recentemente riconosciuto che “.. in tali momenti di stress emotivo, in cui si sfogano le tensioni accumulate da una situazione belligerante, … il delitto di minaccia non sussiste perché i fatti contestati sono avvenuti durante uno stato di concitazione d’animo delle odierne imputate. Ut sopra, pertanto, … manca la prova di un’effettiva portata minacciosa delle frasi scriminate, decisiva ai fini della configurabilità del delitto in esame (Cass. 26079/2005) oltre che la prova dell’elemento psicologico …“ (cfr. Trib. Palermo, sez. IV pen., sentenza n.3246 del 05/1/07) ed il Tribunale di Bologna ha ritenuto che “Non può essere considerata minaccia grave l’espressione “vieni qua che ti dobbiamo dare mazzate” ove pronunciata senza avvalersi dell’uso delle armi, riferendosi la gravità della minaccia non solo all’entità del male minacciato (nella specie lesioni), ma altresì all’insieme delle modalità dell’azione…” (cfr. Trib.le Bari Sez. 1 Penale, Sent. del 15/4/09, n. 584).
Ormai diffusamente la Giurisprudenza dei Giudici di pace, competenti per il caso di minaccia “lieve” è, altresì, concorde nel rilevare che “...Ai fini della configurabilità del reato di minaccia è necessario provare che la condotta posta in essere dal responsabile sia stata volta a restringere la libertà fisica del minacciato o sia comunque stata idonea ad instillare nel medesimo un intendimento serio di per se idoneo a turbarne la psiche ed a incutere timore...” (cfr. Giudice di Pace Milano Penale Sentenza del 6/3/09, n. 74); ed ancora “..In tema di reato di minaccia, ai fini della configurabilità, il giudice deve verificare che le espressioni utilizzate, nel contesto in cui sono state pronunciate anche in riferimento agli altri elementi emersi in istruttoria siano state comunque tali da ingenerare nel soggetto passivo potenziale timore o paura…” (cfr. Giudice di Pace Milano Penale Sent. del 4/3/09, n. 59).
Non è un caso di scuola quello in cui il Giudice esaminando la persona minacciata gli chiedeva “ma lei, quando è stato minacciato si è impaurito? “ e la persona offesa rispondeva “ma chi io? Io non mi spavento di niente”, e il reo veniva conseguentemente assolto.
In un caso analogo a quello di cui trattasi, il Tribunale di Bologna inizia la parte motiva della sentenza di assoluzione del soggetto imputato del reato di minaccia asserendo “Può uno sproposito buttato là in un brevissimo litigio coniugale da un marito ferito dal recente abbandono della moglie, impensierire seriamente costei che lo conosce da sedici anni mite lavoratore mai aggressivo, convincendola ch’egli non solo ha la pistola che le viene dicendo ma che davvero l’alzerà contro di lei? La risposta a questa domanda, ch’è l’essenza della causa, è più no che sì, ...”. (Trib. Bologna sent. 1306 del 23/04/2008).
Avv. Tiziano Castiglia – Palermo
Leggi anche ...
|
|
|
|




