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	<title>Quarara - Quanto è Intelligente l&#039;Informazione in Rete? &#187; penale</title>
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	<description>Quanto è Intelligente Internet? Fino ad oggi solo Parole prive di significato, da domani anche Concetti. Quarara</description>
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		<title>“STALKING ovvero ATTI PERSECUTORI” (parte 3 di 5)</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Castiglia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#8220;STALKING ovvero ATTI PERSECUTORI” Parte 3 di 5, a cura dell&#8217;Avv. Tiziano Castiglia         AUMENTI DI PENA – AGGRAVANTI ART.612 bis COMMA 2 c.p.:  … La pena è aumentata se il fatto è commesso: RILEVANZA SOGGETTO AGENTE  (da chi ? ) - … dal coniuge legalmente separato o divorziato&#8230; - … da persona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/molestie1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9296" src="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/molestie1-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></a></p>
<p>&#8220;<strong>STALKING ovvero ATTI PERSECUTORI</strong>”</p>
<p>Parte 3 di 5, a cura dell&#8217;Avv. Tiziano Castiglia</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>AUMENTI DI PENA – AGGRAVANTI</strong></p>
<p>ART.612 bis <span style="text-decoration: underline"><strong>COMMA 2</strong></span> c.p.:  … La pena è aumentata se il fatto è commesso:</p>
<p>RILEVANZA SOGGETTO AGENTE  <strong>(da chi ? )</strong></p>
<p>- … dal coniuge legalmente separato o divorziato&#8230;</p>
<p>- … da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Si tratta di aggravante ad efficacia comune, comportante una variazione fino ad un terzo della pena base.</p>
<p>ART.612 bis <span style="text-decoration: underline"><strong>COMMA 3</strong></span> c.p.: La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso:</p>
<p>RILEVANZA SOGGETTO PASSIVO <strong>(nei confronti di chi?)</strong></p>
<p>- … a danno di un minore&#8230;</p>
<p>- &#8230; di una donna in stato di gravidanza..</p>
<p>- &#8230; di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Art.3, comma 1, legge n.104/92 &#8211; Soggetti aventi diritto. E&#8217; persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.</p>
<p>RILEVANZA SOGGETTO AGENTE<strong> (come, da chi?)</strong></p>
<p>-… con armi&#8230;</p>
<p>-&#8230; da persona travisata. Si tratta di aggravante ad effetto speciale, intendendosi, a norma dell&#8217;art. 63 c.p., quelle che determinano un aumento di pena superiore ad un terzo.</p>
<p>L&#8217;applicabilità delle circostante è subordinata alla conoscenza o conoscibilità della loro sussistenza da parte del soggetto agente. Di conseguenza, l&#8217;aggravio di pena è consentito solo se la circostanza, obiettivamente sussistente, era conosciuta dal soggetto agente o dallo stesso ignorata per sua colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.</p>
<p>AUMENTI DI PENA – AGGRAVANTI  previste dal D. L. n.11/2009</p>
<p>La pena per il delitto di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.</p>
<p>ISTITUTI PROCESSUALI</p>
<p><strong>Procedibilità</strong> – art.612 bis comma 4 c.p.</p>
<p><strong>A querela di parte</strong>: Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Come previsto per i reati di violenza sessuale (art.609 septies c.p.), il legislatore ha raddoppiato il termine trimestrale (art.124 co.1 c.p.) per sporgere querela; ciò al fine di consentire alla vittima una serena valutazione della più opportuna scelta da compiere, tenuto conto della possibilità di avanzare la “richiesta di ammonimento” al Questore nei confronti dell&#8217;autore.</p>
<p><strong>D&#8217;ufficio</strong>: se il fatto</p>
<ol>
<li>è commesso nei confronti di un minore;</li>
<li>è commesso nei confronti di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</li>
<li>è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.</li>
<li>quando il fatto è commesso da soggetto già “ammonito” dal Questore ai sensi dell&#8217;art.8, co.4, del D.L. n.11/2009.</li>
</ol>
<p><strong>ARRESTO</strong> : facoltativo ex art.381 c.p.p. . Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni. E&#8217; opportuno tenere presente che se si tratta di delitto perseguibile a querela (commi 1, 2 e 3) l&#8217;arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all&#8217;ufficiale o all&#8217;agente di p.g. presente nel luogo (se l&#8217;avente diritto dichiara di rimettere la querela, l&#8217;arrestato è posto immediatamente in libertà) e si procede all&#8217;arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.</p>
<p>&#8230; continua &#8230;</p>
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		<title>“STALKING ovvero ATTI PERSECUTORI”  (parte 2 di 5)</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Castiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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		<description><![CDATA[  “STALKING ovvero ATTI PERSECUTORI” Parte 2 di 5, a cura dell&#8217;Avv. Tiziano Castiglia NATURA GIURIDICA.  Il reato previsto dall&#8217;art.612 bis del codice penale è un reato comune: può essere realizzato da chiunque. La qualità del soggetto attivo e/o della vittima può comportare un incremento della sanzione concretamente applicabile. É un reato di evento: per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/AntiStalking2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9264" src="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/AntiStalking2-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a> </p>
<p><strong>“STALKING ovvero ATTI PERSECUTORI” </strong></p>
<p><strong>Parte 2 di 5, a cura dell&#8217;Avv. Tiziano Castiglia</strong></p>
<p><strong>NATURA GIURIDICA</strong>.  Il reato previsto dall&#8217;art.612 bis del codice penale è un reato comune: può essere realizzato da chiunque. La qualità del soggetto attivo e/o della vittima può comportare un incremento della sanzione concretamente applicabile.</p>
<p>É un <strong><em>reato di evento</em></strong>: per la consumazione del quale il legislatore richiede la realizzazione alternativa di una delle tre situazioni codificate. Pare trattarsi, peraltro, di reato di evento <em>a forma libera</em>, in quanto, benché possa sembrare che il reato di “atti persecutori” debba realizzarsi soltanto mediante le condotte di minaccia o molestia, è pur vero che le stesse possono concretizzarsi in una molteplicità di forme che non non aprioristicamente individuabili.</p>
<p>E&#8217; un <strong><span style="text-decoration: underline">reato di danno</span></strong>, richiedendosi la lesione effettiva del bene giuridico protetto (o dei beni giuridici protetti nel caso in cui si opti per un reato plurioffensivo … libertà morale, libertà di autodeterminazione, incolumità individuale, etc.).</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">ELEMENTO SOGGETTIVO</span></strong>.  Reato punibile a titolo di dolo generico: il reo dovrà avere coscienza e volontà di realizzare la condotta intimidatoria, dovrà anche rappresentarsi e volere uno degli eventi descritti dalla norma.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>CONSUMAZIONE-TENTATIVO</strong></span>. Il delitto si consuma nel momento in cui, in conseguenza della reiterata condotta persecutoria, si producono a carico della persona offesa gli effetti previsti dalla norma; il tentativo (art.56 c.p.) viene ritenuto astrattamente configurabile.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">CONDOTTA</span></strong>. Sul piano oggettivo, la condotta si sostanzia nel recar minaccia o molestia con condotta reiterata.</p>
<p><strong>Minaccia</strong>: prospettazione di un male futuro ed ingiusto, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell&#8217;agente.</p>
<p><strong>Molestia</strong>: ogni condotta idonea ad alterare dolosamente , fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona.</p>
<p><strong>Reiterazione</strong>: La continuazione e reiterazione delle condotte per un significativo intervallo di tempo di tempo è elemento costitutivo del reato. Pertanto i suddetti singoli atti, se posti in essere in un unica occasione, non integrano la fattispecie delittuosa ex art 612 bis c.p. ma, ad esempio, la minaccia ex art.612 c.p. o la molestia ex art.660 c.p. Il Legislatore non ha apposto vincoli temporali entro i quali ricondurre la ripetizione delle condotte tipizzate esponendo così la norma a possibili censure. La mancata indicazione del numero di episodi necessario per integrare la serie minima crea un indubbio coefficiente di indeterminatezza.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">EFFETTI DELLA CONDOTTA &#8211; EVENTI ALTERNATIVI</span></strong>. Le condotte reiterate devono essere tali da:</p>
<p>1)&#8230; <span style="text-decoration: underline">generare un perdurante e grave stato di ansia e di paura</span>&#8230; Estrema è la difficoltà di dimostrare, per l&#8217;inquirente, la sussistenza di uno status che incide sulla sfera interna della vittima. Quali sono i parametri oggettivi per distinguere uno stato d&#8217;ansia grave e stato d&#8217;ansia lieve? Perdurante … qual&#8217;è il limite temporale? La mancanza di sufficiente tipizzazione evidenzia il rischio concreto di illegittimità della fattispecie.</p>
<p>2)OPPURE … <span style="text-decoration: underline">tali da ingenerare un fondato timore per l&#8217;incolumità propria/di un prossimo congiunto /di persona legata da relazione affettiva</span>&#8230; La previsione che il timore sia “fondato” pare suscitare qualche perplessità in quanto evoca una preventiva valutazione sull’idoneità della condotta a suscitare timore. Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, fratelli e sorelle, zii e nipoti, affini nello stesso grado.</p>
<p>3)OPPURE &#8230;tali da <span style="text-decoration: underline">costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita</span>&#8230; (ad es. cambio di residenza anche in altra città, cambio occupazione lavorativa, richiesta accompagnamento a casa con P.S. o C.C., cambio recapiti telefonici e utenze, utilizzazione di pseudonimi, cambio o eliminazione indicazioni su citofoni-targhette-cassette posta, cambio mezzi di trasporto, orari diversi di andata-ritorno per casa-lavoro-hobbies, etc. etc.) .</p>
<p>&#8230; continua &#8230;</p>
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		<title>“STALKING ovvero ATTI PERSECUTORI” (parte 1 di 5)</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Castiglia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[“STALKING ovvero ATTI PERSECUTORI” Parte 1 di 5, a cura dell&#8217;Avv. Tiziano Castiglia L&#8217;art.612 bis del codice penale, rubricato “atti persecutori” &#8211; più comunemente noto con il termine “Stalking” &#8211; è stato introdotto dall&#8217;art.7 del decreto legge n.11 del 23 febbraio 2009 (convertito nella legge n.38 del 23 aprile 2009) recante “Misure urgenti in materia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/stalking02G1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9232" src="http://www.quarara.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/stalking02G1.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a></p>
<p><strong>“STALKING ovvero ATTI PERSECUTORI” </strong></p>
<p><strong>Parte 1 di 5, a cura dell&#8217;Avv. Tiziano Castiglia</strong></p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;art.612 bis del codice penale, rubricato “atti persecutori” &#8211; più comunemente noto con il termine “Stalking” &#8211; è stato introdotto dall&#8217;art.7 del decreto legge n.11 del 23 febbraio 2009 (convertito nella legge n.38 del 23 aprile 2009) recante “<span style="text-decoration: underline">Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori</span>”, sull’onda della necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell&#8217;allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">CARATTERI GENERALI</span></strong>. Il termine stalking deriva originariamente dal linguaggio tecnico venatorio ed in italiano si può tradurre con la locuzione &#8220;fare la posta, braccare&#8221;. L&#8217;accezione si è ormai sempre più estesa verso il senso figurato e familiare del termine, intendendo il verbo to stalk come assillare, inseguire, molestare, braccare, ricercare, ma anche in senso più lato perseguitare, fare qualcosa di nascosto.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">COSA PREVEDE LA NORMA PENALE</span></strong>.</p>
<p><strong><em>Art. 612-bis codice penale (Atti persecutori)</em></strong></p>
<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p>
<p>La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.</p>
<p>La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.</p>
<p>Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.</p>
<p><strong>OGGETTO GIURIDICO</strong>. Il reato cd. di “Stalking” viene collocato nell&#8217;ambito dei “<span style="text-decoration: underline">delitti contro la persona</span>”, in particolare la fattispecie è posta a <span style="text-decoration: underline">tutela della “libertà morale”,</span> riconducibile al concetto di autodeterminazione, cioè di libertà in assenza di limiti e condizioni ad eccezione di quelli giuridici ed anche a tutela dell’incolumità individuale, quantomeno nel momento in cui le minacce o le molestie provochino un “perdurante e grave stato di ansia o di paura” che, ove venga inteso quale patologia clinicamente accertabile, comporta la lesione del bene salute.</p>
<p>&#8230; continua &#8230;</p>
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